Negli ultimi tempi, con l’evoluzione tecnologica e di conseguenza al difficile periodo affrontato a causa della pandemia di Covid-19, molti lavoratori hanno sviluppato un grande adattamento al “lavoro da casa”, il cosiddetto smart working, che sempre di più ha caratterizzato le nostre vite lavorative, che a loro volta si sono adattate ad una nuova modalità di lavoro in modo da stare al passo con il mondo circostante in continua evoluzione.
Il lavoro agile, o smart working, è stato introdotto dalla legge 22 maggio 2017 n.81. Si tratta di una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che, anziché essere svolta nel luogo stabilito dal datore di lavoro, può essere svolta in parte anche all’esterno dell’azienda.
Non è quindi una tipologia contrattuale, ma semplicemente una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Dal 1° gennaio 2023 tutti i lavoratori possono richiedere lo smart working e procedere a quest’ultimo, previa stipula di un accordo individuale scritto con il datore di lavoro.
L’accordo disciplinerà le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali (durata, luoghi, poteri direttivi, strumenti utilizzati).
Si precisa che, fino al 30 giugno 2023 devono essere riconosciute priorità relativamente alla richiesta dello smart working nei confronti delle categorie sotto indicate di lavoratori dipendenti (pubblici o privati), le quali hanno diritto alla modalità agile anche in assenza degli accordi individuali:
- Genitori lavoratori dipendenti con almeno un figlio minore di 14 anni
- Genitori lavoratori dipendenti con figli in condizioni di disabilità (senza alcun limite d’età)
- Lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata
In ogni caso, il datore di lavoro non deve necessariamente assicurare allo smart worker una postazione fissa all’esterno dei locali aziendali, ma allo stesso tempo è responsabile della sicurezza e della tutela contro infortuni e malattie.
In merito a quest’ultime però, il lavoratore, considerata la peculiarità della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Infine, si specifica che il datore di lavoro ha due obblighi amministrativi per l’attuazione della modalità di lavoro agile:
- Comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori in questione e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
- Conservare l’accordo individuale sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratore per 5 anni dalla sottoscrizione (precisiamo che non è più obbligatorio inserire tramite allegato l’accordo nella comunicazione telematica, ma appunto solo conservarlo internamente ai fini della prova e della regolarità amministrativa).